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Porto Emergenza

Statuto dell'Associazione

ART. 1
L'Associazione Volontaria "Porto Emergenza" con sede in Porto Mantovano, Piazza dei Marinai 1 svolge attività di pronto soccorso, di assistenza e trasporto infermi, persone con handicap nonché tutte le attività dirette all'assistenza di ammalati e infortunati.Promuove l'istituzione di corsi di istruzione generale ed infermieristica per il pronto soccorso sanitario ed assistenza in genere.L'associazione non ha scopo di lucro.

ART. 2
L'Associazione provvede ai suoi scopi con le quote sociali, con oblazioni o lasciti di enti pubblici e privati e con i proventi dell'attività svolta.

ART. 3

Possono essere soci tutti i cittadini maggiorenni, le persone giuridiche e gli enti, tenuto conto del regolamento dell'associazione.
Il regolamento è deliberato dall'Assemblea dei soci.

ART. 4

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da 7 (sette) membri.
E’ istituito un Collegio di tre Revisori dei Conti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione e due membri del Collegio dei Revisori, devono essere scelti tra i soci dell'Associazione, il terzo membro del Collegio dei Revisori può essere scelto dall'Assemblea anche tra i non soci.
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, durano in carica due anni e possono essere rieletti per non oltre tre volte consecutive.
I Consiglieri vengono eletti a scrutinio segreto e non si possono esprimere più di quattro preferenze.
I Revisori dei Conti vengono eletti in numero di tre dall'Assemblea a scrutinio segreto e si possono esprimere due preferenze.
La sostituzione di un Consigliere dimissionario viene effettuata con la nomina del primo dei non eletti.
Il Consiglio provvederà nella sua prima seduta dopo le elezioni, alla nomina nel suo seno del Presidente e del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori non hanno diritto a compenso alcuno.

ART. 5
Non sono eleggibili gli stipendiati e i salariati dell'Associazione, anche se soci.

ART. 6

Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza dei Consiglieri che fossero assenti per tre volte consecutive alle sedute di Consiglio senza giustificato motivo.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria gestione dell'Associazione ed al suo regolare funzionamento.
Provvede all'attuazione del regolamento di amministrazione, di servizio interni, del personale, predispone inoltre i bilanci propone all'Assemblea generale eventuali modifiche allo statuto e ai regolamenti; sovrintende alle attività del Corpo Volontari su tutte le attività ordinarie dell'Associazione.

ART. 8

Il Consiglio sentiti i responsabili del servizio, può allontanare definitivamente dal servizio, il Volontario che non sia più ritenuto idoneo al perseguimento dei fini sociali sulla base del regolamento dei soci.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente dal presidente almeno ogni tre mesi, oppure su iniziativa di almeno tre Consiglieri. Le adunanze sono convocate dal presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare. Le delibere sono valide quando siano presenti la metà più uno dei Consiglieri, e decide a maggioranza dei presenti.
Il voto del Presidente vale doppio in caso di parità.

ART. 10

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Ne sorveglia l'andamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, cura l'adempimento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di provato stato di necessità e urgenza, prende tutti i provvedimenti che ritenesse necessari salvo riferirne urgentemente al Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue attribuzioni ed in sua assenza ne assume tutte le prerogative e responsabilità.

ART. 11

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento degli atti amministrativi, redige i verbali e custodisce i documenti. Il Segretario è tenuto a mostrare i documenti contabili e Delibere di Consiglio, escludendo quelle riferentesi a situazioni personali, ai Volontari che ne facciano richiesta; tale facoltà è accordata inoltre a coloro che inoltrata richiesta scritta e motivata al presidente ne siano autorizzati.
Il Tesoriere sovraintende la contabilità e la gestione del patrimonio dell'Associazione.

ART. 12

I Revisori dei Conti controllano l'andamento amministrativo dell'Associazione, esaminano il bilancio ed effettuano ispezioni periodiche riferendone al Consiglio.
Intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Presentano ogni anno relazione sul bilancio consuntivo.

ART. 13

I soci sono convocati in assemblea annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente entro il mese di aprile.
Si terrà inoltre l'Assemblea straordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 14

L'Assemblea generale dei soci in riunione ordinaria o straordinaria elegge un Presidente per dirigere la riunione ed un Segretario per redigere il verbale.

ART. 15

L'avviso di convocazione delle Assemblee, recante l'ordine del giorno sarà esposto in Sede Sociale in apposito albo e pubblicato mediante inserzione nei quotidiani della Provincia di Mantova almeno 15 giorni prima dell'Adunanza.
Le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta di voti dei presenti. I soci possono delegare altri soci con delega scritta. Non è ammessa la rappresentanza di più di un socio. Hanno diritto al voto solo i soci.
I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

ART. 16

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente. Il Presidente inoltre è tenuto a convocare le Assemblee straordinarie su richiesta del Consiglio di Amministrazione, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.

ART. 17

Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, per tutte le ipotesi previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 21 del Codice Civile, sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può aver luogo dopo un'ora dalla prima, le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti.

ART. 18

L'Assemblea dei soci provvede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori di cui all'Art. 5. Entro il mese di aprile di ogni anno dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione il conto consuntivo.
L'Assemblea dà anche pareri su questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
Le modifiche statutarie sono di competenza dell'Assemblea straordinaria.

ART. 19

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibererà la deliberazione del patrimonio a scopo benefico, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano.

ART. 20

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni di legge.

ART. 21

In ogni ipotesi di controversia che dovesse insorgere tra i soci o fra i soci e l'associazione, la questione sarà rimessa al giudizio inappellabile di un Collegio di probiviri, nominati uno da ciascun contendente ed il Presidente del Collegio sarà il Giudice Conciliatore del Comune.
Il Collegio deciderà senza alcuna formalità ed in modo inappellabile entro due mesi dall'insediamento del Collegio stesso.
I membri del Collegio dovranno essere scelti fra persone estranee all'Associazione.
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